Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione; esso si compone di undici membri, eletti dall’assemblea tra i soci, che durano in carica tre anni. Il socio può esprimere fino a sette preferenze. Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi componenti; il consiglio elegge altresì un vicepresidente, un segretario e un tesoriere. Al consiglio direttivo spettano tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione, salve le limitazioni contenute nel regolamento sezionale o nello statuto e nel regolamento generale del C.A.I.. In particolare, esso: propone il programma annuale di attività dell’associazione, e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo; convoca l’assemblea; redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo e approva la relazione del presidente; delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci: delibera sulle domande d’associazione di nuovi soci; propone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali; delibera la costituzione o lo scioglimento di sottosezioni e gruppi.
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10-11-24